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Annuncio sugli adeguamenti delle politiche sull’IVA e sull’imposta sui consumi per le imprese di esportazione nel 2026

L'annuncio, previsto per l'inizio del 2026, delle politiche relative all'IVA sulle esportazioni e all'imposta sui consumi chiarisce le normative in materia di rimborsi (esenzioni), esenzioni fiscali, riscossione delle imposte, metodi di calcolo e regolamenti di dichiarazione correlati, aspetto di grande importanza per la promozione delle esportazioni di prodotti cinesi.

Politiche sull’imposta sul valore aggiunto e sui consumi per le imprese di esportazione nel 2026

Al fine di garantire il coordinamento delle politiche dopo l’implementazione della legge sull’imposta sul valore aggiunto della Repubblica popolare cinese e dei regolamenti di attuazione della legge sull’imposta sul valore aggiunto della Repubblica popolare cinese, e per portare avanti i sistemi e le pratiche attuali, i dipartimenti competenti hanno fatto annunci su questioni relative all’IVA applicabile e al rimborso (esenzione), all’esenzione o alle politiche fiscali per le esportazioni beni, servizi di vendita transfrontalieri e beni immateriali (di seguito collettivamente denominati attività di esportazione).

Illustrazione relativa alla politica 1

Prima di tutto, l’attività di esportazione applicabile alla politica di rimborso (esenzione) dell’IVA copre molti aspetti. È applicabile in termini di beni di esportazione, come la vendita a entità o individui esteri, la dichiarazione alla dogana e l’effettiva uscita dal paese, ecc. Ci sono anche molte situazioni in cui le merci sono considerate esportate, comprese le vendite in aree speciali, le vendite di merci a società duty-free interessate, ecc.
In termini di vendite transfrontaliere di servizi e beni immateriali, rientrano nell’ambito di applicazione le vendite a unità estere di servizi specifici e beni immateriali che sono completamente consumati all’estero, come servizi di ricerca e sviluppo, servizi di progettazione, ecc., nonché servizi di trasporto internazionale, servizi di trasporto spaziale, ecc.

In termini di metodi di rimborso (esenzione) dell’IVA, questi sono suddivisi in metodi di esenzione fiscale e rimborso fiscale e metodi di esenzione fiscale e rimborso fiscale.
Il metodo dell’esenzione, del credito e del rimborso si applica alle imprese produttive che esportano beni autoprodotti, ecc.;
il metodo dell’esenzione fiscale e del rimborso si applica alle imprese di commercio estero o ad altre unità che esportano beni, ecc.
Per quanto riguarda l’aliquota di rimborso dell’IVA all’esportazione, se non diversamente specificato, l’aliquota di rimborso dell’attività di esportazione è l’aliquota fiscale applicabile e situazioni diverse hanno regolamenti sui tempi di attuazione diversi.
Allo stesso tempo, le imprese di esportazione applicabili a diverse aliquote di rimborso devono dichiarare separatamente, ecc.

Policy Related Illustration 2

La base di calcolo dell’imposta per il rimborso (esenzione) dell’IVA è determinata in modi diversi a seconda delle diverse esportazioni imprese. Ad esempio, la base di calcolo dell’imposta per i beni esportati dalle imprese manifatturiere è per lo più correlata al prezzo FOB. Esistono inoltre formule e metodi chiari per il calcolo dell’esenzione, del credito e del rimborso dell’IVA.

Esistono anche norme dettagliate sulle attività di esportazione soggette alla politica di esenzione IVA, comprese varie situazioni come i contribuenti di piccola scala che esportano beni, libri antichi, ecc.
Le imprese di esportazione soggette a politiche di tassazione IVA, come i beni per i quali i rimborsi delle tasse di esportazione (esenzioni) vengono annullati e i beni di consumo venduti in aree speciali, devono pagare l’IVA in conformità con le normative.

Per i beni esportati soggetti a rimborso dell’imposta sui consumi (esenzione), esenzione fiscale o politiche fiscali, anche le corrispondenti politiche sull’imposta sui consumi sono diverse a seconda delle diverse situazioni di applicazione delle politiche dell’imposta sul valore aggiunto.
Tra le altre disposizioni delle politiche relative all’imposta sul valore aggiunto delle imprese di esportazione e all’imposta sui consumi, rientrano la presentazione e la dichiarazione, altri rimborsi fiscali (esenzione) e altre disposizioni, nonché requisiti contabili per le imprese di commercio estero, dichiarazione di rimborso fiscale (esenzione) da parte delle imprese di produzione in circostanze specifiche, ecc.

Questo annuncio entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026 e allo stesso tempo abolirà alcune vecchie politiche.
Questa serie di aggiustamenti politici avrà un impatto importante sulle attività di esportazione, aiuterà a standardizzare la gestione delle tasse sulle esportazioni e promuoverà i prodotti cinesi per un mercato migliore nel mondo.

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