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Un’interpretazione completa della nuova politica di riduzione delle tasse sulle esportazioni nel 2026

A fine gennaio 2026, l'Amministrazione statale delle imposte e il Ministero delle Finanze hanno emesso congiuntamente due importanti comunicati, apportando modifiche significative alla scadenza per la richiesta di rimborso dell'imposta sulle esportazioni e alla gestione delle entrate in valuta estera. Questo articolo fornisce un'interpretazione dettagliata dal punto di vista delle motivazioni politiche e dei punti chiave.

A partire dal 2026, ci saranno nuovi cambiamenti nella politica di rimborso delle tasse sulle esportazioni.
Alla fine di gennaio 2026, l’Amministrazione statale delle imposte ha emesso due annunci principali, il n. 5 del 2026 (“Misure per l’amministrazione dell’imposta sul valore aggiunto e il rimborso dell’imposta sui consumi (esenzione) per le imprese di esportazione”) e il Ministero delle finanze e dell’amministrazione statale delle imposte n.
11 del 2026, apportando importanti modifiche alla scadenza per la dichiarazione di rimborso dell’imposta sull’esportazione, alla gestione della riscossione dei cambi, alla conversione del tasso di cambio e alle norme sulle vendite nazionali ritenute, che influiscono direttamente conformità al rimborso fiscale e accordi di finanziamento per il commercio estero e le imprese di produzione.

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Quanto segue fornirà una spiegazione approfondita, completa e pratica degli aspetti della base politica e dei punti fondamentali.

1.
Base politica (testo originale autorevole)

1. Annuncio dell’Amministrazione statale delle imposte n. 5 del 2026: “Misure amministrative per l’imposta sul valore aggiunto e il rimborso dell’imposta sui consumi (esenzione) per le attività di esportazione” (dichiarazione, riscossione, certificazione, processo)

2. Annuncio n. 11 dell’Amministrazione fiscale statale del Ministero delle finanze del 2026: “Annuncio sulle politiche relative all’imposta sul valore aggiunto e ai consumi per le imprese di esportazione” (considerato come vendite nazionali, periodo, calcolo dell’imposta)

3. A supporto: Articolo 17 del “Regolamento sull’attuazione della legge sull’imposta sul valore aggiunto della Repubblica popolare cinese” (Norme di conversione del tasso di cambio)

2. Sei punti fondamentali (smantellati uno per uno)

(1) Dichiarazione di rimborso fiscale: dichiarare prima e poi verificare e riscuotere il cambio, doppio binario periodo regolare + periodo supplementare

1. Periodo di dichiarazione regolare: a partire dal mese successivo alla data della dichiarazione doganale per l’esportazione → 30 aprile dell’anno successivo, i rimborsi fiscali devono essere dichiarati entro ciascun periodo di dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto (le imprese del commercio estero possono richiedere il rimborso fiscale nei periodi di non dichiarazione con approvazione); La riscossione di valuta estera non sarà verificata per il momento (ad eccezione della quarta categoria di imprese e imprese che raccolgono falsamente valuta estera). I rimborsi fiscali possono essere ottenuti dopo l’approvazione della dichiarazione.

2.
Linea rossa per la riscossione dei cambi (da rispettare): Se il rimborso fiscale è stato dichiarato e approvato, la riscossione dei cambi deve essere completata entro il 30 aprile dell’anno successivo alla dichiarazione doganale per l’esportazione; se la valuta estera non viene riscossa in tempo e non si qualifica come riscossione di valuta estera presunta, l’imposta rimborsata (esente) deve essere rimborsata e il rimborso fiscale non continuerà a essere goduto.

3. Periodo di dichiarazione supplementare (periodo di grazia di 36 mesi): se il rimborso fiscale (esenzione) non viene dichiarato prima del 30 aprile dell’anno successivo, è possibile continuare a richiedere il rimborso fiscale (esenzione) entro 36 mesi dalla data di esportazione fornendo i materiali per la raccolta del cambio; se il rimborso fiscale (esenzione) non viene dichiarato per più di 36 mesi, sarà considerato direttamente come vendita interna e tassato, e non sarà più trattato come esentasse (linea rossa rigida).

(2) Gestione della riscossione della valuta estera: due scadenze, le tasse scadute devono essere pagate

– Termine principale: riscossione della valuta estera prima del 30 aprile dell’anno successivo all’esportazione (linea rossa convenzionale)

– Riscossione della valuta estera presunta: in conformità con l'”Elenco dei motivi della riscossione della valuta estera presunta” nell’allegato 1 della Comunicazione n. 5 dell’Amministrazione Generale (come fallimento del cliente, forza cause maggiori, controversie sulla qualità, ecc.) e conservando il “Modulo della situazione di riscossione di valuta estera” + materiale probatorio, può essere trattato come una presunta riscossione di valuta estera e non verrà pagato alcun rimborso fiscale.

– Proroga del contratto: Se il contratto prevede che la data di riscossione dello scambio sia successiva al 30 aprile dell’anno successivo, lo scambio verrà riscosso secondo il contratto, ma non potrà superare i 36 mesi dalla data di esportazione.

(3) Il confine tra il vecchio e il nuovo periodo di dichiarazione: vecchia politica prima del 31.12.2025, nuova politica dopo l’1.1.2026 (transizione chiave)

– Attività di esportazione prima del 31 dicembre 2025 (incluso): ancora implementata in conformità con la politica originale – non applicabile. Le vendite scadute oltre i 36 mesi verranno considerate come vendite nazionali, potranno essere differite ed esentate secondo le norme originarie e non saranno soggette ai rigidi vincoli della nuova normativa.

– Esportazioni dopo il 1° gennaio 2026 (incluso): rispettare rigorosamente la scadenza finale di 36 mesi: la mancata dichiarazione dopo la scadenza deve essere considerata come vendita nazionale, tassata al 13% (beni generali) e senza esenzione fiscale.

(4) Conversione del tasso di cambio: tasso di cambio effettivo + scelta tra due + invariato per 12 mesi (le nuove normative sono chiare)

1. Criteri facoltativi: il tasso di cambio effettivo della parità centrale del RMB il giorno dell’esportazione o il primo del mese (annunciato dal centro di scambio di cambi autorizzato dalla banca centrale)

2. Definizione del tasso di cambio effettivo: se il giorno/il primo del mese è un giorno festivo/fine settimana e non esiste un tasso di cambio pubblicato, verrà utilizzato il tasso di cambio effettivo dell’ultimo giorno lavorativo.

3.
Regole di blocco: la scelta di uno dei due metodi non può essere modificata entro 12 mesi e il calibro di calcolo delle imposte deve essere mantenuto coerente.

4.
Riconoscimento dei ricavi: il momento temporale dei ricavi viene determinato in base alla data di esportazione indicata sulla dichiarazione doganale di esportazione e le vendite in RMB vengono convertite al tasso di cambio selezionato.

(5) Presunta riscossione di valuta estera e obblighi di rendicontazione supplementare

– Le imprese di categoria quattro che dichiarano dopo il 30 aprile dell’anno successivo di esportazione e si scopre che hanno riscosso falsamente valuta estera per meno di 24 mesi devono presentare i materiali per la raccolta di valuta estera al momento della segnalazione; altre imprese possono conservarlo per riferimento futuro.

– Dichiarazione supplementare (dopo il 30 aprile dell’anno successivo all’esportazione): i materiali per la raccolta di valuta estera/il certificato di raccolta della valuta estera presunta devono essere presentati contemporaneamente, altrimenti il rimborso fiscale non sarà accettato.

(6) Riconoscimento del reddito: prevale la data della dichiarazione di esportazione

L’articolo 41 del “Regolamento di attuazione della legge sull’imposta sul valore aggiunto della Repubblica popolare cinese” (Ordinanza del Consiglio di Stato n. 826) stabilisce chiaramente che i contribuenti esportano beni, se la data della dichiarazione doganale per l’esportazione è anteriore al momento in cui sorge l’obbligo fiscale di cui al primo e al secondo punto del paragrafo 1 dell’articolo 28 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto della Repubblica popolare cinese, il momento in cui si verifica l’obbligo fiscale è il giorno in cui le merci vengono dichiarate per l’esportazione e il reddito deve essere riconosciuto in base alla data in cui si verifica l’obbligo fiscale (ovvero, la data di esportazione).

Tra questi, il primo e il secondo articolo dell’articolo 28, paragrafo 1, della “Legge sull’imposta sul valore aggiunto della Repubblica popolare cinese” stabiliscono chiaramente che il momento in cui si verifica l’obbligo fiscale per le operazioni imponibili è il giorno in cui viene ricevuto il pagamento delle vendite, viene ottenuto il buono di richiesta o viene emessa la fattura e l’operazione imponibile si considera completata in quel giorno.

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3. Sei riassunti principali

1. Il rimborso dell’imposta deve essere dichiarato entro ogni periodo di dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto a partire dal mese successivo alla data della dichiarazione doganale delle merci per l’esportazione fino al 30 aprile dell’anno successivo, e la situazione della riscossione della valuta estera per il momento non verrà esaminata (ad eccezione delle imprese speciali). Tuttavia, se la richiesta di rimborso fiscale viene approvata, la valuta estera dovrà essere riscossa entro il 30 aprile dell’anno successivo alla data della dichiarazione di esportazione.

2. Se l’imposta è stata rimborsata ma la rimessa non è stata riscossa entro il 30 aprile dell’anno successivo, l’imposta rimborsata (esente) dovrà essere rimborsata.

3.
Se un contribuente non richiede il rimborso fiscale (esenzione) entro ciascun periodo di dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto dal mese successivo alla data di esportazione fino al 30 aprile dell’anno successivo, può fornire i materiali per la riscossione del cambio e continuare a richiedere il rimborso dell’imposta entro ciascun periodo di dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto dal 30 aprile dell’anno successivo fino a 36 mesi dalla data della dichiarazione di esportazione.
Se il rimborso fiscale non viene dichiarato per più di 36 mesi, verrà considerato direttamente come vendita sul mercato interno e non sarà più considerato esente da imposta.

4. L’attività di esportazione originaria di 26 anni fa non è limitata!
Le attività di esportazione soggette a politiche di rimborso (esenzione) IVA o di esenzione fiscale avvenute prima del 31 dicembre 2025 (incluso) saranno comunque implementate in conformità con le disposizioni della politica originale e la disposizione secondo cui la mancata dichiarazione entro il periodo di 36 mesi è considerata imponibile sulle vendite nazionali non si applica.

5. Per il tasso di cambio delle attività di esportazione, seleziona il tasso di cambio effettivo del giorno dell’esportazione o del primo giorno del mese.
Il cosiddetto tasso di cambio effettivo può essere inteso in questo modo: se il giorno o il 1° del mese è un giorno festivo o di riposo, se non viene annunciato il tasso di cambio, verrà selezionato il tasso di cambio del giorno lavorativo precedente.

6.
Sia che le merci esportate siano soggette a sgravi fiscali, esenzioni o tasse, anche se la data di pagamento stabilita nel contratto di esportazione è successiva alla data di esportazione della dichiarazione doganale, purché la data di esportazione della dichiarazione doganale sia precedente, la data di esportazione sarà considerata come il momento in cui viene raggiunto l’obbligo fiscale. Le fatture verranno emesse nel mese corrente o il reddito non fatturato e le vendite IVA verranno riportate nel periodo di dichiarazione del mese successivo.

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